
STATUTO
DELL'ANFI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA
(data di approvazione: Pomezia 28 aprile 2002)
E' costituita con sede legale in Torino, Via Gropello 12, l'Associazione Nazionale Felina Italiana, Ente senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto Sociale, nel proseguio del quale verrà denominata anche semplicemente come "Associazione".
L’Associazione svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e può costituire sedi distaccate.
La durata dell'Associazione e' illimitata.
L'Associazione aderisce alla Associazione Internazionale Felina (F.I.Fe)
ART. 2: SCOPI
L'Associazione ha carattere tecnico-economico, amatoriale e culturale. Si propone di interessarsi alle specie e varieta' feline, sviluppandone la cultura con l'incoraggiare e disciplinare l'allevamento del gatto, promuovendone lo sviluppo, il miglioramento, la tutela e la conservazione di tutte le razze e varieta'. Si adoperera' per il suo benessere favorendone l'impiego e la valorizzazione ai fini zootecnici oltre che culturali, amatoriali, utilitaristici ed economici.
Per il conseguimento di questi fini istituzionali l'Associazione:
a) regola e controlla la produzione e l'allevamento dei gatti di razza pura con particolare riguardo alle esigenze della felinotecnia italiana;
b) cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, in armonia con le norme comunitarie ed internazionali sulla base di appositi disciplinari approvati dal Ministero per le politiche agricole;
c) provvede alla tenuta e agli aggiornamenti degli elenchi dei giudici ed eventuali altri specialisti della felinotecnia e ne cura la preparazione tecnica e l'aggiornamento culturale;
d) promuove, riconosce, approva, patrocina esposizioni, raduni in Italia e all'estero intesi anche a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale e ne stabilisce i regolamenti. Puo' procedere anche ad organizzare direttamente o indirettamente esposizioni o altre manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico sulla base di apposito disciplinare approvato dal Ministero per le politiche agricole;
e) promuove studi, ricerche e iniziative rivolti allo studio, al miglioramento, al benessere e alla diffusione delle razze feline;
f) esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorita'.
ART. 3: SOCI
L'associazione e' composta dalle seguenti categorie di Soci:
a) soci onorari (nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale per benemerenze verso l'Associazione o per importanti studi a livello genetico, scientifico e tecnico sul gatto). Detti Soci non pagano la quota annuale;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Aderenti.
Hanno diritto di voto i soci Ordinari: non hanno diritto di voto i Soci onorari e aderenti. Qualsiasi persona residente in Italia puo' rientrare in una qualsiasi delle categorie di soci sopraddette; i minorenni possono essere iscritti solamente tra gli aderenti.
E' inoltre prevista l'adesione all'Associazione in qualita' di Socio aderente per i cittadini stranieri non residenti. Possono far parte dell'Associazione solo in qualita' di Socio aderente coloro che esercitano abitualmente il commercio di animali da compagnia. A tale scopo non si considerano atti di commercio felino la vendita di prodotti del proprio allevamento o sporadici casi di compravendita comunque legati all'attivita' di allevamento.
Legittimato a giudicare sulla sporadicita' e' il Consiglio Direttivo Nazionale.
ART. 4: AMMISSIONE, DIRITTI, OBBLIGHI E PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci ordinari che abbiano gia' effettuato il versamento della quota sociale per l'anno solare in corso
La posizione di Socio non e' trasmissibile.
Ogni Socio ordinario ha diritto a un voto nelle assemblee regionali e potra' portare una sola delega.
La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, e' accompagnata dal versamento della quota sociale annuale, dovra' essere presentata dall'interessato alla segreteria regionale di sezione ove risiede ed approvata dal Consiglio Direttivo Regionale di Sezione o dal Presidente, se delegato in merito dal Consiglio.
Il Segretario regionale di sezione inoltrera' in seguito la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
La domanda di ammissione potra' essere rifiutata dal Consiglio Regionale di Sezione oppure non ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale, con decisione motivata. Il Socio non sara' considerato tale se non dopo la comunicazione scritta da parte dell'Associazione.
Il Socio rifiutato dal CDR di sezione, la cui decisione dovra' essere presa entro 30 (trenta) dall'inoltro della domanda di ammissione a socio, potra' ricorrere, allegando copia del rifiuto motivato, al Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del rifiuto stesso.
Il Consiglio Direttivo Nazionale dovra' provvedere in merito antro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.
Lo stesso decidera' invece sulle ratifiche delle ammissioni a socio nel corso della prima riunione successiva.
Il periodo associativo va dall'1 (uno) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre.
La qualita' di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per mancato versamento della quota sociale entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno;
c) per espulsione;
d) per scioglimento dell'associazione.
In caso di dimissioni o provvedimento disciplinare nei confronti di un socio che ricopra cariche sociali all'interno dell'associazione, la sua sostituzione dovra' avvenire entro 2 (due) mesi dal fatto che ha reso vacante la carica
Per la sostituzione si dovra' seguire la graduatoria ottenuta in base ai voti riportati: il primo escluso avra' quindi diritto alla carica vacante per il rimanente lasso di tempo del mandato: in caso di parita' di voto varra' l'anzianita' di iscrizione all'ANFI. Ogni Socio che lo desideri puo' assistere, quale semplice uditore, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea dei Delegati regionali (senza comunque alcun obbligo di convocazione da parte dei suddetti Organi)
In alcuni casi, a discrezione del Presidente di uno degli organi sopraddetti, potra' essere richiesto ai soci uditori presenti di lasciare il luogo dove si svolge la seduta, per un determinato lasso di tempo, al fine di poter continuare la riunione a porte chiuse per la particolarita' dell'argomento.
ART. 5: ORGANI SOCIALI
1) Sono Organi dell'ANFI
a) le Sezioni Regionali
b) l'assemblea dei Delegati Regionali
c) Il Consiglio Direttivo Nazionale
d) I Collegi dei Probiviri
e) Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti
2) I membri degli Organi sociali in caso di dimissioni e/o cessazione del mandato restano in carica fino alla loro sostituzione.
ART. 6: SEZIONI REGIONALI
Le Sezioni Regionali promosse dall'Associazione o derivanti da iniziative locali, sono rette da un Consiglio Direttivo Regionale e regolate da uno speciale regolamento uniformato al presente Statuto.
Dette Sezioni sono costituite dalla riunione di un certo numero di soci seguendo il criterio territoriale,
Il riconoscimento ufficiale di una sezione regionale e' deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale che puo' tuttavia negare il riconoscimento o revocarlo ove la concessione o la permanenza dello stesso risultino in contrasto con le finalita' dell'Associazione.
Le Sezioni regionali hanno il compito di promuovere il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione, assolvendo tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto, dalle norme e dai Regolamenti dell'Associazione.
{/slide}
{slide=Art. 7: ASSEMBLEA DEI DELEGATI (ASSEMBLEA NAZIONALE)}
I Delegati regionali, eletti dai Soci nell'ambito della propria Sezione, li rappresentano nelle Assemblee nazionali, durano in carica tre anni e sono rieleggibili
L'assemblea dei Delegati Regionali e' composta da tutti delegati eletti e viene convocata da parte del proprio presidente, in sede ordinaria almeno una volta l'anno.
Puo' essere convocata in sede straordinaria, per gravi e/o urgenti motivi, dal presidente dell'Assemblea dei Delegati, ogniqualvolta se ne presenti la necessita'; la convocazione puo' anche essere richiesta da almeno 1/4 (un quarto) dei delegati, ovvero dal Presidente dell'Associazione
E' di competenza dell'Assemblea dei Delegati Regionali:
a) esaminare ed eventualmente modificare o abrogare le norme, i regolamenti e le delibere emanati dal Consiglio Direttivo Nazionale; esaminare e ratificare la relazione presentata dal Presidente dell'Associazione sull'andamento dell'Associazione; le norme e i regolamenti eventualmente modificati o abrogati perdono la loro efficacia al momento della loro modifica o abrogazione;
b) esaminare ed approvare il rendiconto economico e il bilancio di previsione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) esaminare, approvare o meno, ed eventualmente fare proprie le istanze e proposte provenienti dalle Sezioni Regionali
d) deliberare lo scioglimento dell'ANFI e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale
ART. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il consiglio Direttivo Nazionale e' composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Delegati Regionali; tali membri restano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere: nessuna delle suddette cariche e' compatibile con qualsiasi delle altre in seno al Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale viene convocato dal Presidente su iniziativa propria o su richiesta scritta di un qualsiasi Consigliere.
I Consiglieri, che non interverranno alla maggioranza dei Consigli nell'arco di un anno solare saranno da considerarsi decaduti.
ART. 9: ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; le sue funzioni sono svolte in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Il Segretario Nazionale e il Tesoriere, ciascuno nel proprio ambito, danno attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale e' rivestito dei piu' ampi poteri per gli atti di gestione dell'Associazione, nei limiti dell'oggetto sociale, del presente Statuto e dei regolamenti vigenti tra cui:
a) l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
b) emanare i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attivita' sociali;
c) istituire le commissioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
d) nominare i componenti della Commissione dei Libri Genealogici
e) approvare le esposizione o mostre;
f) determinare l'ammontare della quota associativa annuale all'Associazione;
g) deliberare sulla perdita di qualita' di socio nei casi di cui alle lettere a) et b) del precedente articolo 4;
h) rilasciare revocare o sospendere la concessione di affisso;
i) stabilire le tasse per l'iscrizione dei gatti al LOI, per i passaggi di proprieta', per il rilascio dei certificati e duplicati, per la concessione di affissi nonche' quelle relative al riconoscimento delle manifestazioni e all'iscrizione dei gatti a queste ultime;
l) provvedere a pubblicazioni di carattere di carattere speciale o periodico;
m) provvedere all'assunzione, alla nomina e al licenziamento del personale occorrente per il funzionamento degli uffici;
n) tutto quanto, infine, e' necessario e/o utile per il conseguimento degli scopi sociali
ART. 10: COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti e' composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, nominati dall'Assemblea dei Delegati Regionali non necessariamente tra i Soci dell'Associazione.
Il Collegio nomina nel proprio ambito un Presidente.
Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti esercita tutti i compiti attribuiti per legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarita' degli atti amministrativi e la correttezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento dell'amministrazione con la facolta' di prendere in esame tutti gli atti e documenti necessari per l'espletamento del suo compito.
Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale, da iscriversi in apposito registro.
ART. 11: COLLEGI DEI PROBIVIRI
I Collegi dei Probiviri si articolano in:
a) Collegio Regionale dei Probiviri;
b) Collegio Nazionale dei Probiviri.
Il Collegio Regionale dei Probiviri e' composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea Regionale dei Soci non necessariamente tra Soci dell'Associazione; almeno un membro del Collegio deve essere esperto in Giurisprudenza.
Il Collegio Nazionale dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Delegati Regionali non necessariamente tra i Soci dell'Associazione ed e' composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti.
Tutti i membri del Collegio dei Probiviri Nazionali devono essere Dottori in Giurisprudenza.
I probiviri sia Regionali che Nazionali, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. I Collegi nominano nel proprio ambito un Presidente.
La carica di proboviro e' incompatibile con qualsiasi altra carica, sia nazionale che regionale, compresa quella di delegato.
Non ci dovra' essere nessun grado di parentela con i membri effettivi del Consiglio Direttivo Nazionale o del Consiglio Direttivo Regionale.
Al Collegio dei Probiviri Regionali e' demandato, in primo grado, l'esame delle infrazioni commesse dai soci della regione di propria competenza e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione.
Al Collegio Nazionale dei Probiviri e' demandata la competenza in secondo grado dell'intera materia disciplinare secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti. E' inoltre compito del Collegio Nazionale dei Probiviri il giudizio sui conflitti tra Organi dell'Associazione. In questo caso il Collegio sara' allargato ai due membri supplenti.
ART. 12: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O CAUTELATIVI
L'Associazione puo' adottare nei confronti dei propri iscritti provvedimenti di ordine disciplinare e/o cautelativo.
Provvedimento cautelativo che puo' essere adottato sia dal Consiglio Direttivo Nazionale che dai Collegi dei Probiviri:
a) sospensione temporanea di un socio in attesa di giudizio disciplinare.
Provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai Consigli Direttivi Regionali di sezione per il punto a) e dai Collegi dei probiviri per i punti a), b) et c):
a) richiamo scritto
b) sospensione
c) radiazione
ART. 13: PATRIMONIO
Il Patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai beni mobili e immobili di qualsiasi specie che siano gia' di proprieta' dell'Associazione o che per acquisti, donazioni, lasciti e qualsiasi altro titolo vengano in proprieta' dell'Associazione;
b) delle eccedenze attive della gestione annuale che l'Assemblea destinera' in sede di bilancio alla costituzione di riserve.
In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio verra' devoluto ad altra Associazione con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito il Ministero per le politiche agricole
ART. 14: FONDO D'ESERCIZIO
Il Fondo d'esercizio e' costituito dalle seguenti entrate:
a) le quote sociali e tutte le altre somme corrisposte dai Soci a fronte di servizi erogati dall'Associazione;
b) qualsiasi provento derivante dall'organizzazione o collaborazione a manifestazioni espositive;
c) tutte le altre eventuali entrate o contributi a favore dell'Associazione;
d) residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;
e) interessi sul patrimonio sociale.
ART. 15: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario va dal 1¡ (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.
Ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla compilazione del bilancio consuntivo al 31 (trentuno) dicembre da sottoporre all'Assemblea dei Delegati Regionali, insieme alle relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Per la natura e la finalita' dell'Associazione, l'esercizio sociale non potra' dar luogo ad utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale ripartibili.
ART. 16: REGOLAMENTO GENERALE
Per l'applicazione delle norme contenute nel presente Statuto nonche' per meglio disciplinare lo svolgimento delle diverse attivita' che l'Associazione e' chiamata a svolgere, il Consiglio Direttivo Nazionale dara' corso alla compilazione di un regolamento generale al presente Statuto, che dovra' essere approvato dall'Assemblea e non potra' comunque derogare a quanto stabilito dallo Statuto stesso.
ART. 17: FORO COMPETENTE
In caso di controversie è competente il Foro di Torino.
ART. 18: NORME FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 19: MODIFICHE
Ogni modifica al presente Statuto sara' di competenza dell'Assemblea dei delegati Regionali, che in tale sede dovra' deliberare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.