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STATUTO

DELL'ANFI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA

MODULISTICA ANFI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

FELINA ITALIANA

ART. 1: COSTITUZIONE

  1. È costituita l’Associazione Nazionale Felina Italiana ANFI, Ente senza scopo di lucro, che fa parte degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.) riconosciuta con D.M. del 6 agosto 1997. Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)e della conseguente iscrizione in tale registro della Associazione (condizione per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) continuerà ad essere utilizzata la denominazione sopradetta. Nel momento in cui l'iscrizione nel RUNTS sarà effettiva, la denominazione sarà "ASSOCIAZIONE NazionaleFelina Italiana ANFI - ETS". Nel proseguo sarà denominata semplicemente come “Associazione”. Essa è regolata dal presente Statuto, dal Regolamento Generale di cui al successivo art. 4, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati, nonché dalle norme del Codice Civile e dalle Leggi speciali, oltre dalla Disciplina di cui al D.Lgs. 117/2017, successive modifiche e integrazioni.

  2. L’Associazione ha la Sede Legale in Torino in Via Gropello, 12.

  3. L’Associazione aderisce alla Federazione Internazionale Felina (F.I.Fe.) della quale rispetta e fa rispettare ai propri associati Statuto e Regolamenti.

  4. L’Associazione svolge la sua attività in Italia e all’estero e può costituire sedi distaccate su tutto il territorio nazionale.

  5. L’Associazione é articolata in Sezioni Regionali in base alla suddivisione territoriale delle Regioni Italiane.

  6. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2: SCOPI

  1. L’Associazione ha carattere tecnico, culturale, sportivo ed economico.

  2. Si propone di promuovere la selezione delle razze e varietà del gatto attraverso la determinazione e fissazione dei caratteri genetici in base a standard di razza, adoperandosi per favorire la diminuzione statistica dell’insorgere di malattie o malformazioni di carattere genetico.

  3. Si impegna ad ampliare il patrimonio zootecnico felino nazionale con particolare riferimento alle razze rare e a creare i presupposti per il riconoscimento di nuove razze.

  4. Si impegna a favorire la tutela e il benessere del gatto e a creare i presupposti per la diffusione, sviluppo e conservazione delle molteplici razze disciplinandone e incoraggiandone l’allevamento.

  5. Per il conseguimento di questi fini istituzionali l’Associazione:

a) regola e controlla la produzione e l’allevamento dei gatti di razza;

b) cura la tenuta dei Libri Genealogici, istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 529, in armonia con le norme comunitarie e internazionali e in conformità all’apposito Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza approvato dal Ministero competente e relative Norme Tecniche e Allegati che ne costituiscono parte integrante;

c) provvede alla tenuta e agli aggiornamenti degli elenchi degli esperti ed eventuali altri specialisti della felinotecnia e ne cura la preparazione tecnica e l’aggiornamento culturale;

d) autorizza, promuove, patrocina e organizza le Manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico (Mostre ed Esposizioni) in conformità alle Norme Tecniche di cui alla precedente lett. b);

e) promuove studi, ricerche, congressi, manifestazioni e iniziative volti al miglioramento, al benessere, alla tutela e alla diffusione delle razze feline anche attraverso contributi tecnici e/o economici di qualsivoglia tipo. Compie altresì tutti gli atti volti a promuovere la modifica e il miglioramento delle normative di carattere sanitario, amministrativo e fiscale sia a livello nazionale sia locale;

f) esercita ogni altra funzione che le sia demandata da leggi e da disposizioni emanate dalle competenti Autorità relativamente agli scopi associativi;​

 6. Per quanto sopra riportato in condivisione con le norme nazionali di tutela degli animali e in conformità aiRegolamenti FIFe vigila affinché i propri associati non debbano, in nessun caso, consegnare i gatti possedutiper la vendita o venduti o regalati a un negozio per animali o un negozio similare, o venduti per test suanimali. È proibito offrire o scambiare gatti tramite aste o attività similari sia in via telematica sia dal vivo.

ART. 3: LIBRO GENEALOGICO - UFFICIO CENTRALE - DIRETTORE GENERALE

  1. L’organizzazione e le attività del Libro Genealogico vengono contemplate nell’apposito Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati.

  2. L’Ufficio Centrale è organizzato secondo quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza e dal Regolamento Generale.

  3. Il Direttore Generale dell’Associazione, i cui compiti sono specificati nel Regolamento Generale, si coordina con il Consiglio Direttivo Nazionale al fine di creare i presupposti per il raggiungimento dei fini statutari.

ART. 4: REGOLAMENTO GENERALE E CODICE ETICO

  1. Per l’applicazione delle norme contenute nel presente Statuto e per meglio disciplinare le diverse attività che l’Associazione sarà chiamata a svolgere al fine di raggiungere gli scopi Sociali, viene predisposto un Regolamento Generale approvato dall’Assemblea Nazionale con la maggioranza qualificata del 50%+1 degli aventi diritto.

  2. Potrà essere predisposto un Codice Etico approvato dall’Assemblea Nazionale affinché i Soci, gli Allevatori e gli utenti del Libro Genealogico tengano un comportamento conforme a quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Disciplinare del Gatto di Razza e dalle Norme FIFe.

  3. Il Regolamento Generale e il Codice Etico non potranno derogare a quanto stabilito dallo Statuto.

ART. 5: SOCI: AMMISSIONE E DIRITTI SOCIALI

  1. L’Associazione è composta da Soci Effettivi, Soci Aderenti, Soci Onorari.

  2. L’ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo la procedura prevista dal Regolamento Generale.

  3. Possono essere Soci Effettivi tutti i maggiorenni residenti in Italia e all’estero che ne facciano richiesta con le modalità previste dal Regolamento Generale.

  4. Possono essere Soci Aderenti tutti i minorenni residenti in Italia e i Soci Effettivi in altra Sezione Regionale autorizzati dal CDN

  5. Il CDN potrà nominare Soci Onorari quelle persone fisiche o giuridiche, italiane o estere, che si siano distinte nel campo della felinotecnia, per importanti studi a livello genetico, scientifico e tecnico sul gatto o per benemerenze verso l’Associazione.

  6. L’esercizio dei diritti Sociali spetta ai soli Soci Effettivi in regola con il pagamento della quota associativa annuale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale art. 2 comma 1 lett. b e art. 3 comma 7.

  7. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell’Associazione, il Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e le relative Norme Tecniche e Allegati, lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Internazionale Felina (FIFe) cui l’Associazione aderisce, nonché le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea dei Delegati.

  8. Tutti i Soci si impegnano a promuovere e coltivare la leale e cordiale collaborazione con tutti gli Organi Sociali e con gli altri Soci e a tenere sempre un comportamento rispettoso durante le Manifestazioni ufficiali del LibroGenealogico, alle Esposizioni feline all’estero e, comunque, in ogni evento della vita associativa.

  9. I Soci possono riunirsi in Club di razza secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

  10. Tutti i Soci possono partecipare, quali uditori, alle riunioni degli Organi Sociali, salvo quelle dei Collegi di revisione contabile e disciplinari e fatti salvi i casi previsti dal Regolamento Generale.

  11. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e potranno esercitare tale diritto secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 6: DOMANDA DI AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

  1. Il periodo Associativo va dall’1 (uno) di gennaio al 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.

  2. La domanda di ammissione a Socio Effettivo e a Socio Aderente dovrà essere accompagnata dal versamento della quota Sociale annuale, tempo per tempo stabilita dal CDN, che non sarà restituita anche in caso di dimissioni o provvedimento disciplinare di radiazione.

  3. L’anzianità di iscrizione all’Associazione decorre dalla data certa del pagamento della quota.

  4. La domanda di ammissione potrà essere respinta dal CDN con decisione motivata da comunicarsi entro i successivi 30 giorni o procrastinata nei casi previsti dal Regolamento Generale.

  5. La posizione di Socio non è trasmissibile.

  6. La qualità di Socio si perde:

   a. per dimissioni;

   b. per mancato rinnovo della quota Sociale entro il 31 dicembre;

   c. per radiazione deliberata dal Collegio Nazionale dei Probiviri;

   d. per incompatibilità con specifiche norme FIFe richiamate o meno dal presente Statuto, dal RegolamentoGenerale, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati;

   e. Per trasferimento ad altro membro FIFe;

   f. per scioglimento dell’Associazione;

   g. per decesso.

ART. 7: ORGANI SOCIALI E DURATA DEI MANDATI

  1. L’Associazione applica il principio della rappresentanza indiretta dei Soci esercitata tramite i Delegati Nazionali secondo le modalità di cui ai seguenti commi e le procedure previste dal Regolamento Generale.

  2. Resta salva l’attribuzione esclusiva all’Assemblea Generale di tutti gli associati della delibera di eventuale scioglimento dell’Associazione secndo quanto previsto dal Codice Civile

  3. Sono definiti, quindi, Organi Sociali:

    1. ​L’Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali

    2. Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)Le Sezioni Regional

    3. Il Collegio Nazionale dei Probiviri

    4. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

    5. L’Assemblea generale dei Soci per le attribuzioni di cui al precedente comma 2.

   4. Tutti gli Organi Sociali hanno mandato quadriennale, salvo l’Assemblea Generale dei Soci che non ha scadenza.Tutti gli Organi Sociali devono essere rinnovati nello stesso anno del rinnovo del mandato quadriennale dell’Assemblea Nazionale anche se, per qualsiasi motivo, sono stati eletti durante il mandato.

   5. Ogni Socio che ricopra una carica potrà ricandidarsi nel mandato successivo salvo quanto previsto dal regolamento Generale e salvo nel caso in cui si sia dimesso nel mandato precedente da qualsiasi altra carica Nazionale o Regionale

   6. Le cariche sociali siano esse elettive o di nomina non potranno essere conservate per più di due mandati completi e consecutivi ad eccezione della carica di Delegato Regionale che potrà essere assunta e mantenuta per non più di tre mandati completi e consecutivi.

   7. Per qualsiasi ragione si debba procedere alla sostituzione o all’integrazione dei membri di un Organo, i subentranti resteranno in carica solo fino al rinnovo dell’Assemblea Nazionale. Solo in questo caso si deroga la norma prevista al punto 7 di questo articolo poiché il mandato non è completo.

    8. Un Socio che voglia presentarsi alle elezioni per cariche Nazionali dovrà presentare formale candidatura secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

    9. Le modalità della sostituzione di uno o più membri di un Organo Sociale vengono esplicitate dal Regolamento Generale.

ART. 8: SEZIONI REGIONALI

  1. L’Associazione si articola in Sezioni Regionali secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

  2. Sono Organi della Sezione Regionale:

    1. L’Assemblea dei Soci

    2. Il Consiglio Direttivo di Sezione (CDS)

    3. I Delegati Nazionali

    4. Il Collegio dei Revisori dei Conti

  3. Le Sezioni Regionali hanno il compito di agevolare e coadiuvare i Soci nei loro rapporti con l’Associazione, promuovendo il raggiungimento degli scopi sociali e assolvendo a tutte quelle funzioni ad esse demandate dallo Statuto e dal Regolamento Generale.

  4. Il riconoscimento e l’autorizzazione alla costituzione, la revoca del riconoscimento o la nomina di un Commissario ad acta di una Sezione Regionale, sono atti deliberati dal CDN secondo le modalità previste dal Regolamento Generale.

ART. 9: ASSEMBLEA NAZIONALE E ASSEMBLEA DI SEZIONE

L’Assemblea Nazionale è composta da tutti i Delegati Nazionali eletti nelle rispettive Sezioni secondo un criterio proporzionale previsto dal Regolamento Generale.

  1. Tutti i Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo apposita delega solo ad altro Delegato. Ogni Delegato ha diritto a un voto e non potrà portare più di una delega.

  2. L’Assemblea elegge il suo Presidente esclusivamente tra i Delegati nella prima riunione del mandato. Il Segretario dell’Assemblea verrà nominato secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

  3. Viene sancita l’incompatibilità della carica di Presidente dell’Assemblea Nazionale con quelle degli altri Organi Sociali ricompresi sub art. 7 Stat. lettere b), d), e) e con la figura del Direttore Generale.

  4. Il Presidente dell’Assemblea provvederà alla convocazione della stessa in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del Bilancio. Si provvederà a convocarla in via Straordinaria ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta del Presidente dell’Associazione, di almeno 1/5 (un quinto) dei Delegati e dai membri del Collegio Nazionale deiRevisori dei Conti anche singolarmente qualora lo ritengano necessario, specificando i motivi della richiesta.

  5. È di competenza dell’Assemblea Nazionale Ordinaria:
    a. â€‹abrogare le delibere assunte dal CDN che in caso di abrogazione perderanno efficacia da quel momento. L’Assemblea potrà modificare le delibere del CDN che saranno efficaci, nella nuova stesura, dal momento della modifica. Sia nel caso di abrogazione sia di modifica, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Non potranno essere abrogate o modificate le delibere che riguardino azioni disciplinari dirette oindirette e quelle relative all’amministrazione del personale;
    b. ratificare i regolamenti predisposti dal CDN o da esso recepiti per lo svolgimento delle attività sociali;
    c. eleggere il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, il Presidente dell’Assemblea Nazionale, i Probiviri Nazionali (I e II Istanza), i Revisori Nazionali dei Conti;
    d. stabilire il compenso per i Revisori Nazionali dei Conti;
    e. deliberare sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente dell’Associazione o dai Revisori Nazionali dei Conti;
    f. deliberare sull’azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 22 C.C. Libro I, Titolo II, Capo II;
    g. esaminare ed approvare o meno il Bilancio Consuntivo, accompagnato dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla relazione dei Revisori Nazionali dei Conti e il Bilancio Preventivo predisposti dal CDN secondo le specifiche contenute nel Regolamento Generale;
    h. deliberare, su proposta del CDN, sulla destinazione di residui attivi o sul ripiano delle perdite,
    i. ratificare o meno la relazione annuale presentata dal Presidente dell’Associazione; 
    j. approvare o meno le proposte delle Sezioni e dei Soci;
    k. approvare o meno le proposte o mozioni presentate singolarmente dai Delegati, dal Presidente dell’Assemblea, dagli Organi Sociali o da loro singoli membri;
    l. dare pareri non vincolanti su istanze avanzate dal CDN.​

  6. È di competenza dell’Assemblea Nazionale Straordinaria:
    a. modificare lo Statuto e il Regolamento Generale;
    b. revocare il mandato al CDN o di suoi singoli membri compreso il Presidente;
    c. deliberare sull’adesione o fusione con altri Organismi che perseguano fini analoghi a quelli previsti dall’Art. 2 del presente Statuto;
    d. nominare il Presidente Onorario dell’Associazione;

  7. Le delibere dell’Assemblea Nazionale acquisiranno efficacia a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo, salvo le deroghe previste dal Regolamento Generale. Sono immediatamente efficaci le risultanze delle elezioni dei membri degli Organi sociali. Le modifiche statutarie e del Regolamento Generale ratificate dall’Assemblea e approvate dal Ministero competente, acquisiscono efficacia a far tempo dalla loro pubblicizzazione sugli Organi ufficiali dell’Associazione.

  8. L’Assemblea di Sezione seguirà le stesse modalità di gestione dell’Assemblea Nazionale con le specifiche previste dal Regolamento Generale per quanto concerne la convocazione. Le risultanze delle delibere dell’Assemblea di Sezione sono immediatamente efficaci.

ART. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN) E DI SEZIONE (CDS)

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da otto consiglieri eletti tra i Soci Effettivi. Partecipa alle riunioni il Direttore Generale quale verbalizzante senza diritto di voto.

  2. Il CDN nomina tra i propri membri il Vicepresidente e il Tesoriere: nessuna delle suddette cariche è compatibile con altra all’interno del CDN.

  3. Non vi potrà essere rapporto di parentela, affinità o coniugio o convivenza tra i Consiglieri Nazionali, il Direttore Generale e i membri degli altri Organi Sociali salvo la carica di Delegato.

  4. Nel corso del mandato il CDN potrà procedere alla sostituzione delle cariche di Vice Presidente e Tesoriere.

  5. Il CDN è convocato dal Presidente d’iniziativa o su richiesta scritta e motivata di uno o più Consiglieri.

  6. Le riunioni sono pubbliche e i Soci possono partecipare quali uditori salvo i casi previsti dal Regolamento Generale. Tali riunioni si potranno svolgere anche in videoconferenza.

  7. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio (5 su 9). Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto (5 su 9).

  8. I membri che non interverranno alla maggioranza dei Consigli, compresi quelli in videoconferenza, a far tempo dall’elezione o cooptazione per i successivi 365 giorni saranno considerati decaduti.

  9. Per esigenze operative si potranno assumere decisioni con semplici consigli via mail da ratificare nella successiva riunione.

  10. Il Consiglio Direttivo di Sezione seguirà le stesse modalità di convocazione e gestione del Consiglio Direttivo Nazionale con le specifiche previste dal Regolamento Generale.

ART. 11: ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede le riunioni del CDN e fa parte di diritto dellaCommissione Tecnica Centrale secondo quanto previsto dal Disciplinare del Gatto di Razza. Sta in giudizio nei confronti di Terzi. Le sue funzioni sono svolte -in caso di assenza, impedimento o delega- dal Vice Presidente.

  2. In casi particolarmente urgenti il Presidente, di concerto con il Vicepresidente, potrà agire coi poteri del CDN, ma tali delibere straordinarie dovranno essere ratificate nella riunione consiliare immediatamente successiva.

  3. Il Direttore Generale coordinandosi con il Tesoriere Nazionale, ciascuno nel proprio ambito danno attuazione alle deliberazioni del CDN.

  4. Il CDN è rivestito dei più ampi poteri nei limiti dell’Oggetto Sociale, del presente Statuto e dei Regolamenti vigenti, tra cui:

    1. gestire l’ordinaria e straordinaria amministrazione;

    2. predisporre, approvare e depositare presso gli enti preposti, il Bilancio Consuntivo accompagnato dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e predisporre e approvare il Bilancio Preventivo da sottoporre entrambi all’Assemblea Nazionale;

    3. dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale;

    4. applicare direttamente allo Statuto ed ai Regolamenti le modifiche conseguenti a norme imperative dettate dagli organi costituzionali competenti a regolare la materia oggetto dello scopo sociale dell’Associazione;

    5. emanare o fare propri i regolamenti necessari per lo svolgimento delle attività sociali da portare all’Assemblea Nazionale per la ratifica;

    6. proporre le modifiche al Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati da trasmettere alla Commissione Tecnica Centrale e successivamente al Ministero competente;

    7. nominare il Direttore Generale che presterà la sua opera a titolo gratuito od oneroso nel qual caso il CDN stabilirà la forma tecnica del rapporto di lavoro e il relativo emolumento

ART. 12: COLLEGIO DEI REVISORI NAZIONALI DEI CONTI E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI SEZIONE

  1. Il Collegio dei Revisori Nazionali dei Conti e i Collegi dei Revisori dei Conti di Sezione sono composti da 3 (tre) membri. Sono eletti, i primi, dall’Assemblea Nazionale e, i secondi, dalle Assemblee di Sezione. I Componenti dei Collegi possono anche non essere Soci.

  2. I Collegi nominano nel proprio ambito un Presidente.

  3. Tutti i membri del Collegio Nazionale devono essere Ragionieri o Commercialisti iscritti agli Albi.

  4. Almeno uno dei membri dei Collegi di Sezione deve essere diplomato ragioniere o laureato in economia.

  5. I Collegi dei Revisori esercitano tutti i compiti loro attribuiti per Legge e dal presente Statuto: controllano i dati di Bilancio e del Conto economico dell’Associazione o delle Sezioni Regionali, verificando la regolarità dei giustificativi di spesa e la correttezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigilando sull’andamento dell’amministrazione con la facoltà di prendere in esame gli atti e i documenti di spesa.

  6. Dell’esito delle attività ispettive viene redatto apposito verbale. Tali verbali saranno conservati in un apposito registro presso l’Ufficio Centrale o presso la Segreteria di Sezione.

  7. La carica di Revisore Nazionale dei Conti è compatibile con quella di Revisore dei Conti Regionale in quanto non conflittuali.

  8. La carica di Revisore è incompatibile, per contro, con qualsiasi altra nell’Associazione né vi potrà essere rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con i membri degli altri Organi Sociali.

ART. 13: COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri si articola in:

    1. Collegio Nazionale di I Istanza suddiviso in sottosezioni secondo la competenza territoriale indicata nel Regolamento Generale;

    2. Collegio Nazionale di II Istanza.

  2. La I Istanza composta dalle relative sottosezioni e la II Istanza sono composte sempre da tre membri elettidall’Assemblea Nazionale. I Componenti dei Collegi possono anche non essere Soci.

  3. Nominano nel proprio ambito un Presidente.

  4. I membri della I Istanza possono essere Avvocati, Notai iscritti agli Albi, dottori in Giurisprudenza.

  5. I membri della II Istanza devono essere Avvocati o Notai iscritti agli Albi.

  6. Ai Probiviri della I Istanza è demandato il ruolo di Giudici di primo grado secondo le norme del Regolamento Generale e, in secondo grado, l’esame dei ricorsi verso i richiami scritti comminati dal CDN e dai CDS.

  7. Ai Probiviri della II Istanza è demandato, in secondo grado, l’esame dei ricorsi verso le sentenze della I Istanza.

  8. La II Istanza ha il compito, inoltre, di dirimere i conflitti di competenza tra Organi Sociali dell’Associazione e dare, su richiesta del CDN o del Presidente dell’Assemblea dei Delegati, l’interpretazione autentica delle norme associative.

  9. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra nell’Associazione né vi potrà essere rapporto di parentela, affinità, coniugio o convivenza con i membri degli altri Organi Sociali e con i Revisori dei Conti di Sezione. Vi è incompatibilità tra i membri della I e II Istanza.

ART. 14: NORME DISCIPLINARI

  1. I Soci sono tenuti a osservare le norme previste dal presente Statuto, dal Regolamento Generale, dal Disciplinare del Libro Genealogico del Gatto di Razza e relative Norme Tecniche e Allegati, oltre alle delibere del CDN e a quelle dell’Assemblea Nazionale e le norme FIFe a cui l’Associazione aderisce.

  2. L’Associazione può adottare nei confronti dei Soci i seguenti provvedimenti disciplinari:

    1. richiamo scritto: comminato dal CDN, dai Consigli Direttivi di Sezione e dal Collegio Nazionale dei Probiviri I Istanza;

    2. sospensione: comminato dai Collegi dei Probiviri e sottosezioni;

    3. radiazione: comminato dai Collegi dei Probiviri e sottosezioni;

    4. Sospensione cautelativa in attesa di giudizio: comminata dal CDN o dai Collegi probivirali;

  3. Il provvedimento definitivo dei provvedimenti previsti ai punti b) e c) comporta la decadenza dalle cariche Sociali ricoperte. Per il provvedimento della sospensione cautelativa e le specifiche dei singoli provvedimenti saranno esplicitati nel Regolamento Generale.

  4. Il CDN potrà adottare, motivatamente, nei confronti di una Sezione il provvedimento del commissariamento, sospendendo il Consiglio Direttivo di Sezione che abbia contravvenuto alle norme statutarie, secondo quanto previsto anche dal Regolamento Generale. Sarà obbligo per il CDN deferire al Collegio Nazionale dei Probiviri Prima Istanza i componenti del Direttivo commissariato.

  5. Il CDN potrà adottare nei confronti dei Soci anche provvedimenti, che riguardano esclusivamente le Manifestazioni Ufficiali del Libro Genealogico, meglio descritte nel Regolamento generale. Tali provvedimenti riguardano l’esclusione del Socio dalla mera attività espositiva o un Comitato dall’Organizzazione di tali Manifestazioni.

ART. 15: PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che per acquisti, donazioni, lasciti e a qualsiasi altro titolo, divengano di proprietà dell’Associazione;

  2. dalle eccedenze attive della gestione annuale che l’Assemblea Nazionale potrà destinare, in sede di approvazione del bilancio, alla costituzione di riserve;

  3. dal Fondo indisponibile costituito ai fini del riconoscimento pari a 141.869 €. Il Fondo indisponibile non potrà ridursi sotto detta quota e se ridotto dovrà essere ripristinato entro i successivi 12 mesi. Esso potrà essere investito in modo prudenziale al fine di essere produttivo di reddito.

ART. 16: ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

  1. quote Sociali;

  2. proventi derivanti da servizi erogati ai Soci e a terzi;

  3. proventi derivanti direttamente o indirettamente dall’autorizzazione, organizzazione, collaborazione o patrocinio delle manifestazioni ufficiali del Libro Genealogico;

  4. contributi versati dai Soci, da Enti pubblici e privati e da terzi;

  5. liberalità pervenute a qualsiasi titolo;

  6. proventi derivanti dallo svolgimento di manifestazioni atte a promuovere la cultura felina;

  7. proventi derivanti da attività collegate agli scopi previsti all’art. 2 comma 1 del presente Statuto;

  8. entrate derivanti dalle penali irrogate ai sensi del Regolamento Generale e dai depositi di soccombenza per i deferimenti e i ricorsi alle Sezioni del Collegio Nazionale dei Probiviri;

  9. depositi cauzionali;

  10. proventi derivanti da attività collaterali e sporadiche;

  11. interessi sul patrimonio sociale;

  12. da tutte quelle entrate non ricomprese nelle precedenti.

ART. 17: ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L’esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

  2. Per la natura e la finalità dell’Associazione, l’esercizio Sociale non potrà dar luogo ad utili o avanzi di gestione ripartibili.

ART. 18: ORGANI D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Le modifiche rilevanti al corpo giuridico dell’Associazione verranno rese pubbliche attraverso gli Organid’informazione dell’Associazione (periodico nazionale e sito ufficiale sul web) normati dal Regolamento Generale.

  2. Il Socio deve informarsi sia delle modifiche ai Regolamenti sia di altre notizie che gli permettano di avere un rapporto corretto con gli Organi associativi e gli altri Soci.

ART. 19: FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Torino.

ART. 20: NORME FINALI

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

  2. Variazioni al presente Statuto saranno proposte all’Assemblea Nazionale dal CDN o da almeno 1/3 dei Delegati in carica.

  3. Le variazioni al presente Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto certificate da atto notarile.

  4. Lo scioglimento dell’Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio ad altra Associazione con finalitàanaloghe ovvero a Enti del Terzo settore, a Onlus di tutela degli animali o a fini di pubblica utilità viene deliberato secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del presente Statuto. Dopo tale delibera sarà necessario il parere obbligatorio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) alla devoluzione del patrimonio e, nella fase transitoria, del MIPAAF.

ART. 21: NORME TRANSITORIE

  1. Il presente Statuto sarà efficace a far data dal provvedimento di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura.

  2. A decorrere dall’efficacia del nuovo Statuto tutti gli organi nazionali saranno rinnovati contemporaneamente entro tre anni.

  3. Eventuali pratiche disciplinari in essere alla data di entrata in vigore del presente statuto dovranno essere completate dai Collegi competenti che le hanno in carico

  4. Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Condizione sospensiva dell’efficacia.Sino a che l’Ente risulta iscritto nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura ai sensi del D.P.R 10 febbraio 2000, n. 361 ogni rinvio o riferimento esplicito o implicito, presente nell’Atto costitutivo o nello Statuto, alla normativa del Terzo Settore così come stabilita dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., è privo di efficacia. L’efficacia dei sopraccitati riferimenti decorre dalla data di iscrizione dell’Ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

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FELINA ITALIANA

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